Associazione filantropica AIUTANDO


Benefici fiscali per i donatori

Secondo le istruzioni del modello 730/2024, le erogazioni sono deducibili se effettuate con versamento postale o bancario, carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali fatte con carta di credito, in caso di eventuale richiesta dell’amministrazione finanziaria, è sufficiente esibire l’estratto conto della società che gestisce la carta.
Ciò significa che non è necessario avere una ricevuta per i donativi ad AIUTANDO, solamente se il donatore invia la dichiarazione online personalmente, senza intermediari.
Chi invece ha un intermediario (CAF, commercialista) deve richiedere la ricevuta di tutti i contributi scrivendo a info @ aiutando.org, indicando il codice fiscale del titolare del conto corrente o della carta di credito da cui sono stati effettuati i donativi.

Gli enti filantropici sono regolati dagli articoli 37, 38 e 39 del Codice del Terzo Settore, D. Lgs 117/2017.

I donativi successivi al 10 agosto 2022 ad AIUTANDO godono dei seguenti benefici fiscali in applicazione dell'art. 83, commi 1 e 2 del Codice del Terzo Settore:

Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro. La detrazione è consentita, per le erogazioni liberali in denaro, a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 D. Lgs. 241/1997.

Le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'art. 79, comma 5, da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.

Dalle istruzioni del modello 730/2024

si può scegliere l'opzione più conveniente

Oneri detraibili

Il codice, da indicare nei righi da E8 a E10, che identifica le spese per le quali spetta la detrazione del 30 per cento è il seguente: ‘71’ per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale, per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro. L’importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere ‘71’. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2020, sono state individuate le tipologie di beni che danno diritto alla detrazione dall’imposta o alla deduzione dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e sono stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione dei beni che possono formare oggetto delle erogazioni liberali in natura. A decorrere dall’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, la detrazione è riconosciuta anche per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore (ETS) iscritti nel medesimo Registro (RUNTS).

Deducibilità dal reddito complessivo

Rigo E36 - Erogazioni liberali in denaro o in natura in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e degli enti del terzo settore (ETS). A partire dall’anno d’imposta 2018 le liberalità in denaro o in natura erogate a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. Dal 2022 la stessa agevolazione è prevista anche per le erogazioni in denaro o in natura erogate a favore degli enti del terzo settore (ETS) iscritti nel Registro unico del terzo settore (RUNTS). È possibile fruire della deduzione a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate dagli ETS per lo svolgimento dell’attività statutaria volta al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.