1. Denominazione e sede - durata
È costituita, ai sensi degli artt. 37 ss. d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, la "Associazione filantropica AIUTANDO" con sede in Bari alla Via Orfeo Mazzitelli n. 41.
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.
2. Finalità
L’Associazione filantropica, quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, si ispira al fine di perseguire il bene comune, elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona.
L’Associazione filantropica persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale tramite lo svolgimento, in via principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria, di erogazione gratuita di danaro, beni e/o servizi, di mutualità, di produzione o scambio di beni e/o servizi.
In particolare l'Associazione ha lo scopo di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.
3. Oggetto
L’Associazione filantropica, in via principale, eroga denaro, beni e/o servizi, anche di investimento, a sostegno di altri enti del Terzo Settore e, in generale, ad altri enti non profit italiani e stranieri con finalità educative o che svolgano attività aventi a oggetto:
- educazione, istruzione e formazione professionale;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- iniziative di formazione alle qualità umane per affiancare la formazione tecnica universitaria e post universitaria;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- attività educative di cooperazione allo sviluppo;
- attività sportive dilettantistiche;
- attività di beneficenza o di erogazione di danaro, beni e/o servizi a sostegno di persone svantaggiate nonché di strutture di accoglienza e assistenza di anziani, persone sole e disabili e altre attività di interesse generale.
In particolare, l’Associazione filantropica effettua la predetta attività di erogazione per mezzo di raccolte di donazioni e contributi di privati e di enti, che saranno rendicontati secondo le normative vigenti.
In via secondaria e strumentale, l’Associazione filantropica può svolgere attività diverse rispetto a quella che costituisce il suo oggetto principale, secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell’art. 6 co. 1 d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.
4. Soci
Possono essere soci coloro che condividono le finalità dell'Associazione filantropica e contribuiscono al suo sviluppo.
Per essere socio non è richiesto alcun titolo di studio o professionale.
L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Comitato Direttivo che ne dà comunicazione alla prima seduta utile dell'Assemblea. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità.
I soci sono tenuti al versamento annuale della quota sociale e hanno il diritto di voto in Assemblea dal giorno successivo al versamento della quota stessa.
Il recesso volontario e l’esclusione del socio sono regolati dalla legge e dal presente statuto.
Il socio che non ha versato la quota sociale per tre anni di seguito può essere escluso dall'Associazione filantropica, con delibera dell'Assemblea.
L'Assemblea può deliberare l'esclusione di un socio nel caso in cui abbia svolto attività palesemente contraria alle finalità e alla buona fama dell'Associazione filantropica.
5. Diritti e doveri dei soci
Tutti i soci hanno il diritto di concorrere all’elaborazione del programma e all’approvazione dei bilanci dell"Associazione filantropica AIUTANDO", di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’associazione e di svolgere le attività comunemente concordate.
Tutti i soci hanno diritto di votare in Assemblea ed in particolare di eleggere democraticamente i componenti del Consiglio Direttivo e dell’Organo di Controllo, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.
Ciascun socio ha diritto ad un voto.
Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 30 giorni.
Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 30 giorni, dall’appartenenza all’associazione.
I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.
I soci hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti e le delibere validamente adottate dagli organi sociali.
I soci che abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
6. Perdita della qualità di socio
La qualità di socio si perde:
a) per morte;
b) dietro presentazione di dimissioni scritte o comunicazione di recesso;
c) per esclusione.
Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che non sono in regola con il pagamento delle quote associative da almeno tre anni, si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni, oppure che non partecipano senza giustificazione scritta a tre assemblee consecutive.
L’esclusione è deliberata dall'assemblea dei soci.
7. Assemblea
L'Assemblea è composta dai soci. Ad essa competono la nomina del Comitato Direttivo, del Presidente e Vicepresidente, dell'Organo di controllo, le deliberazioni di indirizzo strategico sul programma delle attività statutarie e sulle questioni di carattere generale, la fissazione della quota sociale annuale e l'approvazione del bilancio sociale annuale.
L'Assemblea ha i seguenti ulteriori compiti:
a) definisce il programma generale annuale di attività;
b) discute ed approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento interno predisposto dal Comitato Direttivo;
c) delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
d) delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e statuto;
e) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
f) discute e decide su tutti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno;
g) delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
Ciascun socio che non sia membro del Comitato Direttivo e non sia Organo di controllo può rappresentare, con delega scritta nominale, sino a un massimo di altri tre soci.
I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono riportati in un apposito libro e sono firmati dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea stessa, nominati di volta in volta.
La convocazione dell'Assemblea avviene mediante avviso comunicato a tutti gli aventi diritto con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento al recapito risultante dal libro dei soci, almeno otto giorni prima dell'Assemblea.
È ammessa la partecipazione all'Assemblea e la concomitante espressione del voto mediante mezzi di telecomunicazione, secondo un regolamento redatto dal Comitato Direttivo e approvato dall'Assemblea.
Le votazioni hanno luogo per alzata di mano o con metodo deliberato a maggioranza assoluta dall'Assemblea.
Le riunioni dell'Assemblea, in prima convocazione, sono valide con la partecipazione della metà più uno dei componenti, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono sempre approvate a maggioranza dei voti dei presenti.
Per la modifica dello Statuto o lo scioglimento dell'Associazione filantropica occorre la presenza di almeno 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto al voto e la decisione deve essere deliberata a maggioranza dei presenti.
8. Comitato Direttivo
L'Associazione filantropica è diretta dal Comitato Direttivo, nominato dall'Assemblea tra i soci e composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, rieleggibili, che durano in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio sociale dell'ultimo esercizio.
Il Presidente e il Vicepresidente sono nominati dall'Assemblea tra i membri del Comitato Direttivo.
Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, venga a mancare la maggioranza dei suoi componenti, l'intero Comitato Direttivo deve ritenersi dimissionario, e si deve provvedere immediatamente alla convocazione dell'Assemblea generale, per la nuova elezione.
Il Comitato Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente.
Esso delibera sull'ammissione di nuovi soci.
Per la validità delle deliberazioni del Comitato Direttivo occorre la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.
Il libro dei verbali è tenuto dal Presidente e i singoli verbali sono firmati dal Presidente e dal componente meno anziano che funge da Segretario.
Il Comitato Direttivo è investito di tutti i poteri ordinari e straordinari e provvede agli atti necessari e allo svolgimento delle attività dell'Associazione filantropica. Può delegare proprie attribuzioni, tranne quelle escluse dalla legge, a uno o più dei suoi componenti.
Il Presidente può temporaneamente delegare singole facoltà di sua competenza ad altro membro del Comitato Direttivo.
Le cariche di Presidente, Vicepresidente e membro del Comitato Direttivo sono gratuite e non possono dar diritto ad emolumenti di sorta, salvo rimborso delle spese.
9. Rappresentanza legale
Il Presidente del Comitato Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione filantropica, sia nel campo negoziale che giudiziale, e adotta, in caso di urgenza tutti i provvedimenti necessari, informandone il Comitato Direttivo nella prima riunione successiva.
In caso di assenza o d'impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente. L'esercizio della firma da parte del Vicepresidente attesta nei confronti di terzi l'assenza o l'impedimento.
10. Organo di controllo
L'Associazione filantropica può nominare un Organo di controllo.
L'Organo di controllo è monocratico, nominato dall'Assemblea tra soci o non soci, deve essere iscritto al registro dei revisori legali ed esercita anche la funzione di revisore legale dei conti se consentito dalla legge, in riferimento anche a quanto previsto dal d.lgs. 231/2001.
L'organo di controllo è obbligatorio nei casi previsti dall'art. 30 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.
11. Patrimonio
II patrimonio dell'Associazione filantropica è costituito da:
- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione filantropica o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti testamentari e donazioni;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi di legge.
L’Associazione filantropica, quando opportuno, potrà investire le sue risorse patrimoniali, verificando previamente, per quanto possibile, che i rendimenti non provengano da attività illecite o moralmente discutibili, da commercio di armi o mera speculazione finanziaria.
L'Associazione filantropica, in ottemperanza all’art. 8 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni per scopi umanitari.
I soci non potranno mai vantare diritti sul patrimonio sociale.
In merito alla gestione del patrimonio, alla raccolta dei fondi e risorse in genere, alla destinazione, alle modalità di erogazione di denaro, beni o servizi anche di investimento a sostegno di categorie svantaggiate o di attività di interesse generale, l'Associazione deve attenersi a principi di chiarezza e precisione e di assoluta trasparenza e moralità.
12. Esercizio sociale
L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Il Comitato Direttivo presenta all'Assemblea, per l'approvazione, il bilancio sociale, accompagnato dalla propria relazione e da quella dell'Organo di controllo, ove nominato, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.
Il bilancio deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.
Quando lo richiedano particolari esigenze il limite temporale può essere esteso a centottanta giorni, giustificando la dilazione nella relazione del Comitato Direttivo.
L’eventuale pubblicazione del bilancio sociale è regolata dalle norme vigenti.
13. Pubblicità e trasparenza
Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell'associazione con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali, al bilancio sociale ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell’Assemblea dei soci, del Comitato Direttivo, dell’Organo di Controllo. In particolare, tali documenti sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l’associazione si avvale, devono essere messi a disposizione per la consultazione dei soci che ne facciano richiesta.
L'Associazione filantropica AIUTANDO potrà pubblicare la carta dei servizi sul proprio sito internet, oltre che in formato cartaceo e ne assicura la massima divulgazione sul territorio attraverso i propri canali di comunicazione e distribuzione (newsletter, mailing list, sportelli, riviste, eventi, iniziative e manifestazioni pubbliche) e quelli di soggetti pubblici e privati con cui ha rapporti di convenzione e partenariato.
14. Scioglimento
In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell’Associazione filantropica, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 co. 1 d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta ex lege, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto deciso dal Comitato Direttivo.
Approvato dall’Assemblea il 26 ottobre 2020
Registrato a Bari il 2 novembre 2020, n. 40027/IT